È possibile vendere o donare un bene culturale?

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IN BREVE: l’art. 59 del Codice riporta l’obbligo di denuncia di trasferimento di proprietà, a titolo oneroso o gratuito, di un bene culturale (art. 10), mobile o immobile, da presentarsi entro i 30 giorni successivi alla stipula dell’atto. Il termine per la prelazione (60 giorni) da parte del Ministero decorre dal momento della ricezione di questa comunicazione, che si prega di trasmettere alla Soprintendenza attenendosi all’apposita modulistica.

In pendenza del suddetto termine di 60 giorni l’atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all’esercizio della prelazione e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.



Beni di proprietà privata


Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall’articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile (lettera così modificata dall’articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006);

La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.
La denuncia deve essere presentata alla Soprintendenza competente per territorio entro 30 giorni dalla stipula del contratto con il quale viene trasferita la proprietà.

La denuncia deve essere presentata alla Soprintendenza competente per territorio entro 30 giorni dalla stipula del contratto con il quale viene trasferita la proprietà.


Ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 il Ministero o – qualora esso rinunci – la Regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati (Provincia e Comune) hanno facoltà di acquistare in via di prelazione, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della denuncia di alienazione da parte della Soprintendenza, i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento.

Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal soggetto che procede alla prelazione.

In pendenza del suddetto termine di 60 giorni l’atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all’esercizio della prelazione e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

Viene considerata non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni richieste o con indicazioni incomplete o imprecise. La medesima pena è prevista a carico dell’alienante che effettua la consegna del bene in pendenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di prelazione.

Beni di proprietà pubblica

Nel caso dell’alienazione di un bene culturale di proprietà pubblica (art. 55 e art. 56 Codice dei Beni Culturali d.lgs n. 42/2004) l’autorizzazione è rilasciata su parere del Soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati ISTANZA DI ALIENAZIONE di BENE IMMOBILE di INTERESSE CULTURALE

La Soprintendenza redige una proposta istruttoria che viene inviata alla Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto (COREPACU – che si riunisce presso il Segretariato regionale per il Veneto del MIC); il provvedimento finale è emesso dalla COREPACU (DPCM n. 169/2019).

Si rinvia ai contenuti aggiornati degli artt. 55, 56, 57bis D.lgs 42/2004



MODULISTICA da utilizzare:

http://www.soprintendenzapdve.beniculturali.it/richieste-e-modulistica/alienazione-donazione-successione-immobili-di-interesse-storico-artistico/

Ultimo aggiornamento

27 Febbraio 2023, 15:07