Verifica e dichiarazione di interesse culturale

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Verifica dell’interesse culturale

La verifica dell’interesse culturale riguarda beni appartenenti a enti pubblici, enti morali, enti ecclesiastici e/o a persone giuridiche private senza fine di lucro.


Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 (D.Lgs 42 2004), n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (d’ora in avanti “Codice”), introduce all’art. 12 il procedimento per la verifica dell’interesse culturale dei beni appartenenti a enti pubblici, enti morali, enti ecclesiastici e/o a persone giuridiche private senza fine di lucro, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sia mobili che immobili (come da recente modifica applicata dalla L. 124/2017art. 1 comma 175).

Procedura

I beni di cui sopra sono provvisoriamente sottoposti sia alle disposizioni di tutela contemplate dalla menzionata normativa (art. 12, c.1 del Codice) sia al regime di inalienabilità (art. 54, c.2 del Codice).

I proprietari di tali beni che intendano avviare il procedimento di verifica dell’interesse culturale dovranno prendere contatto con il Segretariato regionale del Ministero della Cultura – Ufficio Tutela
(tel. 041-3420101, posta peo: sr-ven@cultura.gov.it) per siglare un accordo con il Ministero ed ottenere la password necessaria per l’accesso al sito www.benitutelati.it.

Una volta siglato l’accordo e ottenuto l’accesso al sito, sarà cura dell’ente proprietario inserire i dati di propria spettanza relativi agli immobili (o aree immobiliari o beni mobili) oggetto di verifica, operazione presupposta all’avvio del procedimento. Si chiede una stampa “di cortesia” della documentazione inserita nel sito, da trasmettere presso la sede di Venezia della competente Soprintendenza (Santa Croce, Fondamenta Rio Marin, 770, Palazzo Soranzo Cappello).

La verifica di cui sopra risulta esperibile tramite le procedure dettate al D.D.I. 6 febbraio 2004 per gli enti pubblici (in G.U. del 3 marzo 2004, n. 52, con le modifiche di cui al D.D.I. 28 febbraio 2005, in G.U. 15 marzo 2005, n.61) e al D.D.G. 25 gennaio 2005 per le persone giuridiche private senza fine di lucro (in G.U. 4 febbraio 2004, n. 28). Alla predetta normativa si rimanda per qualsiasi altro chiarimento in materia.

Ove in esito alla procedura venisse dichiarato l’interesse culturale del bene, lo stesso resterebbe definitivamente soggetto alle disposizioni di tutela (art. 12, c.7 del Codice) e sarebbe alienabile soltanto a seguito di autorizzazione ministeriale (artt. 55, c.1 e 56, c.1 del Codice).

Nel caso di beni di proprietà di Enti ecclesiastici, l’Ufficio da contattare è il seguente: Segreteria della Conferenza Episcopale Triveneto (presso il Centro Pastorale “Card. Urbani”, Venezia-Zelarino, tel. 041 5464419,
posta peo: cet@chiesacattolica.it).



Dichiarazione di interesse culturale

Il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale si applica a beni appartenenti a privati.


Il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale accerta e dichiara il particolare o eccezionale interesse culturale delle seguenti categorie di beni:

  • le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 (ovvero appartenenti a privati);
  • gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
  • le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
  • le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
  • le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Il procedimento di dichiarazione di interesse culturale è avviato dalla Soprintendenza, anche su motivata richiesta della Regione e di ogni altro ente territoriale interessato; la Soprintendenza ne dà comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 14 del Codice).


Provvedimento di tutela


L’esito dei procedimenti di verifica e di dichiarazione di interesse culturale, se positivo, conduce all’emanazione di un provvedimento di tutela (cd “Vincolo”).

Richiesta di accertamento sussistenza del vincolo

L’istanza di accertamento di sussistenza di un provvedimento dichiarativo dell’interesse culturale e/o di un provvedimento prescrittivo di tutela indiretta a carico di un immobile o di un’area immobiliare deve essere presentata in marca da bollo di valore attualmente vigente (salvo esenzioni) compilando l’apposito modulo:

Ultimo aggiornamento

6 Aprile 2023, 11:01