In cosa consiste il vincolo di tutela di un bene culturale e come posso sapere se un bene è tutelato?

Una delle importanti attività istituzionali della Soprintendenza è il riconoscimento dei beni culturali mobili e immobili e la loro conseguente immissione nel regime di tutela, mediante una serie di iniziative e di procedimenti tecnico-amministrativi volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti a questi beni.

Una delle importanti attività istituzionali della Soprintendenza è il riconoscimento dei beni culturali mobili e immobili e la loro conseguente immissione nel regime di tutela, mediante una serie di iniziative e di procedimenti tecnico-amministrativi volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti a questi beni.

I beni culturali di proprietà pubblica o appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono sottoposti a vincolo di tutela diretta nelle more della verifica dell’interesse culturale e non possono essere alienati, esportati all’estero o sottratti alla pubblica fruizione senza che vi sia un’autorizzazione da parte dell’ente che ne cura la tutela, ossia il Ministero della Cultura (MIC), che opera sul territorio attraverso i suoi uffici periferici (Soprintendenza e Segretariato regionale).

L’attuale normativa (art. 91 del D.lgs. 42-2004, Codice dei Beni Culturali) attribuisce allo Stato la proprietà degli oggetti di interesse culturale rinvenuti nel sottosuolo o sui fondali marini a partire dall’anno 1909 (Legge n. 364 del 1909).

Dopo tale data il possesso di reperti archeologici è ritenuto lecito solo nei seguenti casi:

1. presenza di documenti o altri titoli che ne attestino il regolare acquisto o lascito ereditario;

2. rilascio dei suddetti reperti da parte dello Stato quale quota parte del premio di rinvenimento.

La comunicazione da parte del privato del possesso o della detenzione di materiale archeologico deve pervenire nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente oppure sottoscritta con firma autografa e accompagnata da copia del documento di identità, dall’elenco dei materiali con relative immagini e dall’eventuale documentazione che ne attesti, anche indirettamente, il legittimo possesso. La comunicazione con i relativi allegati dovrà essere trasmessa in formato .pdf preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it o a mezzo PEO all’indirizzo sabap-ve-met@cultura.gov.it, oppure consegnata a mano in formato cartaceo, in duplice copia, presso la sede della Soprintendenza di Palazzo Folco (Via Aquileia, 7 – 35139 Padova). link al modulo COMUNICAZIONE INERENTE IL POSSESSO O LA DETENZIONE DI MATERIALE ARCHEOLOGICO

L’esito dei procedimenti di:

  1. verifica dell’interesse culturale (secondo le normative consultabili nel sito www.benitutelati.it su beni di proprietà pubblica o di proprietà di enti privati senza fine di lucro, tutelati ope legis e, con l’eventuale dichiarazione, immessi definitivamente in regime di tutela) e
  2. avvio di procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale (su beni di proprietà privata, che diventano beni culturali solo quando un provvedimento espresso ne ‘riconosce’ lo status di particolare interesse culturale),

conducono all’emanazione di un dispositivo di tutela (cd “Vincolo”), che pone quei beni in un regime di tutela in via definitiva.

Nel caso di verifica con esito negativo (Comunicazione di insussistenza dell’interesse culturale), il bene cessa di essere sottoposto a tutela ed è liberamente alienabile (non è più un bene culturale).

La decisione di avviare un procedimento volto a dichiarare l’interesse culturale di un bene, mobile o immobile, di proprietà privata così come quello di avviare un procedimento per l’imposizione di misure prescrittive di tutela indiretta, è sempre un atto d’ufficio della Soprintendenza e appartiene alla discrezionalità tecnico-amministrativa proprie degli Uffici di tutela, nel perseguimento di un interesse pubblico di salvaguardia e valorizzazione.

Nel caso dell’alienazione di un bene culturale di proprietà pubblica (art. 55 e art. 56 Codice dei Beni Culturali d.lgs n. 42/2004) l’autorizzazione è rilasciata su parere del Soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati ISTANZA DI ALIENAZIONE di BENE IMMOBILE di INTERESSE CULTURALE

La Soprintendenza redige una proposta istruttoria che viene inviata alla Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto (COREPACU – che si riunisce presso il Segretariato regionale per il Veneto del MIC); il provvedimento finale è emesso dalla COREPACU (DPCM n. 169/2019).

Si rinvia ai contenuti aggiornati degli artt. 55, 56, 57bis D.lgs 42/2004.

L’art. 59 del Codice riporta l’obbligo di denuncia di trasferimento di proprietà, a titolo oneroso o gratuito, di un bene culturale (art. 10), mobile o immobile, da presentarsi entro 30 giorni dalla stipula dell’atto (non c’è quindi la necessità di comunicare il contratto preliminare di compravendita). Non vi è inoltre l’obbligo di comunicare l’alienazione di beni sottoposti a tutela indiretta (art. 45). Il termine per la prelazione (60 giorni) decorre dal momento della ricezione di questa comunicazione, che si prega di trasmettere alla Soprintendenza attenendosi ai moduli scaricabili dalla seguente pagina:

Con l’entrata in vigore del D.L. 70/2011 (art. 4 comma 16) convertito con Legge 106/2011, non è più dovuta la denuncia di locazione di immobile sottoposto a vincolo storico artistico (rimane l’obbligo di denuncia della detenzione per le opere mobili).

Per immobili tutelati in quanto zona di rispetto (tutela indiretta art. 45) non sussiste l’obbligo di denuncia del trasferimento di proprietà.

L’istanza di accertamento di sussistenza di un provvedimento dichiarativo dell’interesse culturale e/o di un provvedimento prescrittivo di tutela indiretta a carico di un immobile o di un’area immobiliare deve essere presentata in marca da bollo di valore attualmente vigente (salvo esenzioni) compilando l’apposito modulo RICHIESTA di ACCERTAMENTO SUSSISTENZA PROVVEDIMENTO di TUTELA

https://www.soprintendenzapdve.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/02/7.RICHIESTA-ACCERTAMENTO-SUSSISTENZA-PROVV.-TUTELA_2023.pdf

Si prega di compilare il modulo di accertamento anche nel caso si avesse già conoscenza dell’esistenza del decreto di vincolo, ma si necessitasse di avere copia. Nel caso di istanze che comprendono più edifici si prega di compilare un modulo per ciascun immobile.

In alternativa, e per ricerche e accertamenti più ampi (elenchi dei vincoli ricadenti in un determinato territorio comunale), si consiglia l’accreditamento alla piattaforma ministeriale: http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/static/Contatti.html – Catalogo generale dei Beni culturali vincolati curato dal Ministero della Cultura. Si evidenzia tuttavia che i dati ivi presenti potrebbero essere non aggiornati o in corso di modifica al momento della consultazione.

I beni culturali sottoposti a vincolo di tutela non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione, né tantomeno posso essere eseguiti su di essi lavori che non rispettino le indicazioni tecniche che garantiscano la tutela del bene.

I proprietari, possessori e detentori di un bene culturale hanno l’obbligo di garantirne la conservazione. I titolari dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, per assolvere ai doveri di conservazione imposti dal Codice, devono collaborare con gli Uffici preposti attivando tutte le operazioni necessarie a garantirne la salvaguardia e la valorizzazione, rimanendo soggetti a determinati doveri autorizzatori; allo stesso tempo, però, possono usufruire di alcune forme di agevolazione fiscale gravanti sulla rendita, sulle imposte relative alle successioni e donazioni e sulle spese necessarie per la manutenzione e il restauro. link al modulo RICHIESTA ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

Per effettuare lavori su beni tutelati è dunque necessario ottenere l’autorizzazione preventiva della Soprintendenza, da richiedersi presentando l’apposita modulistica e seguire la relativa procedura:

IN MODULISTICA:

1. COMUNICAZIONE INERENTE IL POSSESSO O LA DETENZIONE DI MATERIALE ARCHEOLOGICO

2. ISTANZA DI ALIENAZIONE di BENE IMMOBILE di INTERESSE CULTURALE

3. DENUNCIA di ALIENAZIONE a TITOLO GRATUITO di BENE MOBILE di interesse CULTURALE

4. DENUNCIA di ALIENAZIONE a TITOLO ONEROSO di BENE MOBILE di interesse CULTURALE

5. DENUNCIA di ALIENAZIONE a TITOLO GRATUITO di BENE IMMOBILE di interesse CULTURALE

6. DENUNCIA di ALIENAZIONE a TITOLO ONEROSO di BENE IMMOBILE di interesse CULTURALE

7. RICHIESTA di ACCERTAMENTO SUSSISTENZA PROVVEDIMENTO di TUTELA

8. RICHIESTA di ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

9. RICHIESTA di ACCERTAMENTO di ADEMPIMENTO ex art. 59 del D.LGS. 42/2004

Ultimo aggiornamento

25 Maggio 2023, 08:40