Qual è la procedura per sanare interventi eseguiti su edifici tutelati ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.42/04 privi di autorizzazione della Soprintendenza e che ricadono anche in area paesaggistica?

NOTA BENE: la procedura della sanatoria per i beni sottoposti alla tutela della Parte II (Beni Monumentali) non è la stessa della Parte III (Beni Paesaggistici)

Per sanare le difformità edilizie sul bene sottoposto a vincolo monumentale (art. 21 Codice dei Beni Culturali – Parte II), si deve inviare alla Soprintendenza:

1) ISTANZA il cui oggetto è “Opere realizzate in assenza della autorizzazione della Soprintendenza /oppure / in difformità ad autorizzazione prot. n. NUM. AUT. del DATA AUTORIZZAZIONE” rilasciata con marca da bollo comprensiva dei dati identificativi del bene, del proprietario, riferimenti del D.M. di vincolo e delega al professionista;

2) AUTOCERTIFICAZIONE circa la natura degli abusi come da modello presente nel sito di questa Soprintendenza alla seguente pagina: Procedimenti sanzionatori ex D.P.R. 380/2001

3 ) RELAZIONE TECNICA descrittiva delle opere da sanare;

4) ELABORARI GRAFICI atti a descrivere l’entità delle opere oggetto di sanatoria. Trattandosi di procedimento volto al rilascio di un titolo edilizio in sanatoria, se possibile, si ritiene preferibile passare per il tramite degli sportelli telematici istituiti dalle Amministrazioni comunali (SUAP, SUE, ecc). L’invio diretto dell’istanza corredata della documentazione necessaria alla Soprintendenza è, comunque, sempre possibile.

Nel caso in cui il bene ricada anche in area sottoposta a vincolo paesaggistico, si potrà procedere, qualora ce ne siano i presupposti, a richiedere l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del c.5 dell’art.167 del D.Lgs.42/04, sempre per il tramite dell’Amministrazione competente, generalmente il Comune o la Città metropolitana, che è tenuta a dare tutte le informazioni utili all’inoltro dell’istanza. (non è, quindi, la Soprintendenza l’ente a cui rivolgersi ma l’ente delegato dalla regione a questo compito).

Si veda –> Qual è la procedura per sanare interventi eseguiti su edifici tutelati ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.42/04 in assenza di autorizzazione/in difformità rispetto all’autorizzazione della Soprintendenza?

NOTA BENE: la procedura della sanatoria per i beni sottoposti alla tutela della Parte II (Beni Monumentali) non è la stessa della Parte III (Beni Paesaggistici). I due procedimenti sono distinti ed indipendenti l’uno dall’altro e concernono soggetti diversi, deputati al rilascio ciascuno del proprio provvedimento/autorizzazione.

Ultimo aggiornamento

19 Gennaio 2024, 11:32