Contributi

In questa sezione viene spiegato il procedimento per la richiesta di ammissione al contributo statale per le spese sostenute per il restauro di beni di interesse architettonico e la modalità di apertura degli immmobili restaurati con contributi PNRR o PNC (Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR)

In questa sezione viene spiegato il procedimento per la richiesta di ammissione al contributo statale per le spese sostenute per il restauro di beni di interesse architettonico e la modalità di apertura degli immmobili restaurati con contributi PNRR o PNC (Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR)

  • Artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs 42/2004 – Spese sostenute dal proprietario per la conservazione e il restauro di beni culturali
  • Modalità di apertura di immobili restaurati con contributi PNRR o PNC

Artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs 42/2004 – Spese sostenute dal proprietario per la conservazione e il restauro di beni culturali

Il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” stabilisce che i soggetti pubblici e privati hanno l’obbligo di garantire la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza e che gli oneri finanziari per gli interventi conservativi sono posti a loro carico (art. 30).

La normativa di tutela prevede la facoltà, da parte dell’Amministrazione, di contribuire alle spese sostenute dal proprietario per il restauro dei beni di interesse architettonico. I contributi erogati per lavori finalizzati alla conservazione dei beni sono definiti dagli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs 42/2004.

Il procedimento per la richiesta di ammissione al contributo è strettamente legato all’autorizzazione ai lavori rilasciata dalla Soprintendenza: la domanda di ammissibilità ai contributi, infatti, deve essere presentata dagli interessati congiuntamente alla richiesta di autorizzazione dei lavori medesimi.

L’effettiva erogazione del contributo statale è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di insufficienza delle risorse nell’anno per il quale è stata presentata la domanda, istruita e ritenuta ammissibile, la stessa potrà essere soddisfatta nell’esercizio successivo.

In merito alla disponibilità annuale delle risorse finanziarie è intervenuto il Decreto Interministeriale n. 471 del 24 ottobre 2018 nel quale si riporta, tra le altre cose, che la domanda di contributo debba essere presentata ai competenti uffici regionali del Ministero della Cultura fra il 1° gennaio e il 31 maggio di ogni anno, esclusivamente per via telematica, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta (mod. C1-richiesta conto capitale o conto interessi). A completamento della raccolta, da parte di ogni Soprintendenza Archeologia belle arti e Paesaggio cui il D.M. 270/2024 ha attribuito le funzioni dei già Segreteriati Regionali, delle domande pervenute dalle Soprintendenze territorialmente competenti e dopo la comunicazione delle stesse alla Direzione Generale Bilancio, entro il 30 settembre di ogni anno, del rispettivo fabbisogno, la medesima Direzione Generale elabora il programma annuale della concessione dei contributi, approvato con Decreto Direttoriale entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

Guida sintetica per i proprietari

1. Quadro normativo

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) stabilisce che:

  • la conservazione dei beni culturali è obbligo del proprietario, possessore o detentore (art. 30);
  • lo Stato può concorrere alle spese di restauro attraverso contributi pubblici (artt. 31, 35, 36 e 37).

2. Chi può richiedere il contributo

Possono accedere ai contributi:

  • i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali;
  • soggetti pubblici e privati, incluse persone fisiche, enti, società ed enti ecclesiastici.

3. Tipologie di contributo

a) Contributi in conto capitale

  • Rimborso in percentuale della spesa ammissibile, a lavori ultimati e collaudati.
  • Erogabili anche per stati di avanzamento lavori (SAL) regolarmente certificati.

b) Contributi in conto interessi

  • Copertura degli interessi su mutui destinati agli interventi autorizzati.
  • Fino a 6 punti percentuali del tasso applicato e comunque non inferiore al 50% degli interessi.
  • Il contributo è versato all’istituto di credito, che provvede a riversarlo al beneficiario.

I due contributi sono cumulabili, tenendo conto di eventuali altri finanziamenti pubblici o privati.
Sono compatibili con le agevolazioni fiscali previste per i beni culturali.

4. Interventi e spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente interventi di restauro e conservazione, tra cui:

  • lavori diretti alla tutela dell’integrità materiale e dei valori culturali del bene;
  • interventi impiantistici finalizzati alla sicurezza e alla conservazione (per le restanti tipologie di impianti è ammessa solo la predisposizione);
  • spese tecniche di progettazione esclusivamente riferite agli interventi conservativi.

Spese non ammesse:

  • opere che alterano i caratteri tipologici o storici del bene;
  • meri adeguamenti funzionali o tecnologici;
  • voci di spesa “a corpo” (le lavorazioni devono essere espresse “a misura”);
  • IVA.

5. Quando e come presentare la domanda

  • La richiesta di ammissibilità al contributo deve essere presentata preferibilmente contestualmente alla domanda di autorizzazione ai lavori (art. 21 del Codice), o comunque prima del rilascio dell’autorizzazione.
  • Per i beni tutelati ope legis, l’erogazione del contributo è subordinata alla conclusione positiva della verifica dell’interesse culturale (art. 12).

6. Documentazione di ammissibilità a contributo

La domanda di ammissibilità al contributo deve essere presentata separatamente per ciascuna tipologia di contributo richiesta (conto capitale o conto interessi) e deve includere la documentazione indicata nel Modello A1 (mod A1-Documentazione contributi), nonché, in via generale:

  • modulo di richiesta (mod C1-richiesta conto capitaleo conto interessi), con marca da bollo per i soggetti privati;
  • documento di identità e titoli di proprietà;
  • dati catastali e provvedimento di tutela;
  • computo metrico estimativo dettagliato, redatto da tecnico abilitato, basato su prezzari ufficiali o i prezzari riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate;
  • documentazione progettuale completa.

La procedura per il contributo in conto interessi si articola in due fasi:

  1. presentazione della richiesta di ammissibilità al contributo;
  2. integrazione documentale successiva al rilascio del provvedimento di ammissibilità.

Per i beni culturali ecclesiastici, la domanda deve essere presentata tramite il competente Ufficio Diocesano.

7. Valutazione ed erogazione

  • La competente Soprintendenza valuta l’ammissibilità degli interventi e delle spese.
  • Il parere di ammissibilità non costituisce impegno vincolante, ma ha valore propedeutico alla concessione del contributo.
  • Nel caso di contributi conto capitale, a lavori conclusi (o a SAL), il beneficiario presenta la richiesta di erogazione corredata da:

– consuntivo giurato, redatto sulla base del computo metrico estimativo ammesso a contributo, rispettandone ordine e numerazione;

– fatture quietanzate;

– dichiarazione di eventuali altri contributi ricevuti;

– documentazione fotografica e relazione finale.

  • Nel caso di contributi conto interessi, a lavori conclusi, il beneficiario presenta comunicazione di fine lavori relativa all’istanza di contributo in conto interessi di cui all’art. 37 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (mod I-comunicazione di fine lavori).

La Soprintendenza procede, a seconda dei casi di specie, al collaudo tecnico-amministrativo e cura le successive fasi istruttorie per le determinazioni finali e al sopralluogo finalizzato all’attestazione di conformità.

Gli importi relativi ai contributi in conto capitale approvati possono essere mantenuti a bilancio per un periodo non superiore a 3 anni dalla data del decreto di approvazione del finanziamento. La richiesta di erogazione deve pertanto essere trasmessa alla Soprintendenza in tempo utile per consentire la conclusione dell’istruttoria entro tale termine.

8. Obblighi del beneficiario

I beni restaurati con contributo statale devono essere:

  • accessibili al pubblico, secondo modalità stabilite da apposita convenzione con la Soprintendenza (art. 38 del D.Lgs. 42/2004);
  • aperti gratuitamente almeno un giorno al mese, oltre alle Giornate Europee del Patrimonio, nonché in occasione di festività e manifestazioni nazionali o locali (quali ricorrenze e feste del Santo Patrono), secondo quanto indicato nella convenzione.

È inoltre prevista l’affissione, all’esterno dell’immobile, di una targa recante la dicitura:
“Immobile restaurato a parziale carico dello Stato”.

L’elenco dei beni immobili attualmente visitabili in Veneto, raggruppati per comune, è consultabile al link https://www.veneto.beniculturali.it/province

ATTENZIONE

Si sottolinea che, all’interno del bilancio del Ministero della Cultura, gli importi riguardanti i Contributi in Conto Capitale approvati possono essere mantenuti per un periodo non superiore a 3 anni a decorrere dal Decreto di approvazione del finanziamento (gli atti di programmazione possono essere reperiti sul sito del Ministero della Cultura). La richiesta di erogazione del contributo, perciò, dovrà essere trasmessa alla competente Soprintendenza in tempo utile per permettere lo svolgimento dell’attività istruttoria entro tale scadenza.

ALLEGATI

mod A1-Documentazione contributi

mod C1-richiesta conto capitale

mod C1-richiesta conto interessi

mod F1-trasmissione mutuo modalità cronoprogramma

mod F2-modalità di erogazione

mod F4-pubblico godimento

mod I-comunicazione di fine lavori

Interventi finanziari del MiC a favore del proprietario – INDICAZIONI


Modalità di apertura al pubblico di immobili restaurati con contributi PNRR o PNC (Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR)

Al fine di consentire l’istruttoria di competenza e il perfezionamento del procedimento finalizzato alla stipula della ‘Convenzione di apertura al pubblico’, con relativo ‘Atto d’obbligo’, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

  • dichiarazione di pubblico godimento, resa compilando debitamente in tutte le sue parti il “mod F4-pubblico godimento_PNRR” (allegato scaricabile);
  • specifica indicazione degli spazi e dei locali di maggiore interesse culturale dell’immobile in oggetto che si intendono aprire al pubblico con accesso gratuito o che attualmente risultano già oggetto di pubblico godimento. A tal proposito, siano allegate planimetrie di riferimento, ancorché schematiche, ove siano evidenziate le suddette aree/ambienti/parti di immobile visitabili gratuitamente (tale documento andrà allegato alla ‘Convenzione di apertura al pubblico’ che verrà stipulata);
  • indicazione delle modalità di apertura al pubblico delle aree/ambienti/parti di immobile individuate al punto b);
  • indicazione dei giorni/periodi/ricorrenze/ecc. in cui è possibile accedere alle parti di cui ai punti precedenti (es: per i mesi ……….. di ogni anno, il primo lunedì del mese, con orario dalle ore -.- alle ore -.- , oltre che su appuntamento, nonché durante la Giornate europee del patrimonio ed in occasione delle festività e manifestazioni nazionali o locali, quali ricorrenze e feste del Santo Patrono, nonché degli eventi individuati sui siti istituzionali del Ministero);
  • indicazione della durata e dell’efficacia della ‘Convenzione di apertura al pubblico’ che verrà stipulata (minimo 10 anni), decorrenti dalla data di concessione del contributo;
  • trasmissione della targa (come da fac-simile allegato scaricabile) che dovrà essere affissa in posizione ben visibile dall’esterno del Bene, riportante la dicitura “Immobile restaurato con finanziamenti PNRR o PNC”. L’individuazione dell’esatta collocazione della targa dovrà essere preventivamente condivisa con la scrivente Soprintendenza, sulla scorta di adeguata documentazione grafica e fotografica atta ad illustrare l’ambito di installazione.

Si comunica che, in caso di immobili di proprietà dei singoli Enti ecclesiastici (Parrocchie o Istituti), in esito all’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Conferenza Episcopale Italiana del 26.01.2005, l’inoltro delle richieste deve avvenire attraverso l’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di appartenenza.

ALLEGATI

SI VEDA ANCHE

→ Interventi su beni culturali

→ Agevolazioni fiscali

Ultimo aggiornamento

16 Luglio 2026, 15:26