Cosa devo fare se sono in possesso di materiale di presunto interesse archeologico?

L’attuale normativa (art. 91 del D.lgs. 42-2004, Codice dei Beni Culturali) attribuisce allo Stato la proprietà degli oggetti di interesse culturale rinvenuti nel sottosuolo o sui fondali marini a partire dall’anno 1909 (Legge n. 364 del 1909).

L’attuale normativa (art. 91 del D.lgs. 42-2004, Codice dei Beni Culturali) attribuisce allo Stato la proprietà degli oggetti di interesse culturale rinvenuti nel sottosuolo o sui fondali marini a partire dall’anno 1909 (Legge n. 364 del 1909).

Dopo tale data il possesso di reperti archeologici è ritenuto lecito solo nei seguenti casi:

1. presenza di documenti o altri titoli che ne attestino il regolare acquisto o lascito ereditario;

2. rilascio dei suddetti reperti da parte dello Stato quale quota parte del premio di rinvenimento.

La comunicazione da parte del privato del possesso o della detenzione di materiale archeologico deve pervenire nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente oppure sottoscritta con firma autografa e accompagnata da copia del documento di identità, dall’elenco dei materiali con relative immagini e dall’eventuale documentazione che ne attesti, anche indirettamente, il legittimo possesso. La comunicazione con i relativi allegati dovrà essere trasmessa in formato .pdf preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it o a mezzo PEO all’indirizzo sabap-ve-met@beniculturali.it, oppure consegnata a mano in formato cartaceo, in duplice copia, presso la sede della Soprintendenza di Palazzo Folco (Via Aquileia, 7 – 35139 Padova).

Modulo COMUNICAZIONE INERENTE IL POSSESSO O LA DETENZIONE DI MATERIALE ARCHEOLOGICO

Ultimo aggiornamento

27 Ottobre 2022, 11:29