Devo eseguire un intervento su un immobile che ricade in un’area sottoposta a tutela paesaggistica. A chi devo richiedere l’autorizzazione?

La Soprintendenza NON rilascia direttamente alcuna autorizzazione paesaggistica ma esprime un parere endoprocedimentale che verrà trasmesso all’Amministrazione procedente, delegata dalla Regione al rilascio dell’autorizzazione stessa (da verificare di volta in volta in funzione del territorio su cui ricade l’intervento).

La Soprintendenza NON rilascia direttamente alcuna autorizzazione paesaggistica ma esprime un parere endoprocedimentale che verrà trasmesso all’Amministrazione procedente, delegata dalla Regione al rilascio dell’autorizzazione stessa (da verificare di volta in volta in funzione del territorio su cui ricade l’intervento).

  1. Nel caso di un bene ricadente in area paesaggistica ma privo di altro vincolo monumentale, l’istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, va inoltrata esclusivamente all’Amministrazione procedente delegata dalla Regione al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche: https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/autorizzazioni_paesaggistiche (file “Riepilogo elenchi enti idonei”)

  2. Se il bene è sottoposto anche a vincolo di tutela monumentale, l’istanza per l’autorizzazione va inviata:

    • a) nel caso di interventi ricadenti tra le tipologie dell’Allegato B al D.P.R. 31/2017, per i quali è necessario il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica semplificata, soltanto all’ente preposto al rilascio dell’autorizzazione, che la trasmetterà alla competente Soprintendenza per il rilascio di un atto a contenuto ed efficacia plurimi, comprensivo di parere per la parte paesaggistica e dell’autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. 42/2004 (“ambito monumentale”). L’istanza dovrà essere CORREDATA sia della documentazione necessaria alla valutazione di tipo paesaggistico, sia di tutta la documentazione tecnica atta a descrivere, in modo esaustivo e completo, il progetto di restauro monumentale.

    • b) nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art.146 (parte III del Codice), i due procedimenti sono distinti. Andrà pertanto presentata una istanza all’Ente procedente per richiedere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e un’altra alla Soprintendenza per richiedere il rilascio dell’autorizzazione ad eseguire opere o interventi su un bene culturale, ai sensi dell’art. 21 Lgs. 42/2004 (SOLO per lavori che riguardano la parte II del D.Lgs.42/04)

Si precisa che la Soprintendenza acquisisce l’istanza solo per il tramite dell’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, pertanto qualsiasi dubbio o richiesta sulla fattibilità di eventuali lavori va indirizzato al suddetto Ente competente al rilascio dell’autorizzazione, non alla Soprintendenza.
Eventuali criticità saranno valutate con un confronto endoprocedimentale tra le amministrazioni (Ente preposto all’autorizzazione paesaggistica e Soprintendenza).

Ultimo aggiornamento

10 Novembre 2022, 09:57