Che cosa si intende per “bene culturale”?

La definizione di "bene culturale" è data dagli artt. 2 e 10 del Codice dei beni culturali (D.Lgs.  42/2004)

Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (art. 2, comma 2, del D.Lgs.  42/2004, “Codice dei beni culturali”).


La definizione di “bene culturale” è ulteriormente specificata dall’art. 10 del Codice dei beni culturali.

Vale la pena porre l’accento sulla differenza, prevista dall’art. 10, tra beni di proprietà pubblica e di enti privati senza fine di lucro, e beni di proprietà privata:

– i beni di proprietà pubblica, o di proprietà di enti privati senza fine di lucro, di cui al comma 1 dell’art. 10 del Codice, per essere considerati “beni culturali” devono presentare un generico interesse culturale;

– i beni di proprietà di soggetti diversi (ovvero i beni di proprietà privata), per essere considerati “beni culturali” devono invece presentare un interesse culturale eccezionale / particolarmente importante (art. 10, comma 3 del Codice, si veda oltre).


Nel primo caso, l’interesse culturale viene verificato mediante l’omonimo procedimento (“Verifica di interesse culturale“), mentre nel secondo caso interviene la “Dichiarazione di interesse culturale“.
Si veda → Verifica e dichiarazione di interesse culturale


Art. 10 del Codice dei beni culturali:

  •  1 – Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche’ ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
  • 2 – Sono inoltre beni culturali:
    a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche’ di ogni altro ente ed istituto pubblico;
    b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche’ di ogni altro ente ed istituto pubblico;
    c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche’ di ogni altro ente e istituto pubblico , ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
  • 3 – Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:
    a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
    b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
    c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
    d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identita’ e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresi’ un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all’articolo 13 puo’ comprendere, anche su istanza di uno o piu’ comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;
    d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrita’ e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
    e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.
  • 4 – Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
    a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta’;
    b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche’ al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita’ o di pregio;
    c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche’ i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarita’ e di pregio;
    d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita’ e di pregio;
    e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarita’ e di pregio;
    f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
    g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
    h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
    i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
    l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.
  • 5 – Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonche’ le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.


Vi sono poi cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela, elencate nell’art. 11 del Codice:

Art. 11 del Codice dei beni culturali:

  • 1 – Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:
    a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all’articolo 50, comma 1;
    b) gli studi d’artista, di cui all’articolo 51;
    c) le aree pubbliche di cui all’articolo 52;
    d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre ((settanta)) anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;
    e) le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell’articolo 37;
    f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell’articolo 65, comma 3, lettera c);
    g) i mezzi di trasporto aventi piu’ di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
    h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi piu’ di cinquanta anni, a termini dell’articolo 65, comma 3, lettera c);
    i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all’articolo 50, comma 2.
  • 1 bis – Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l’applicabilita’ delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall’articolo 10.

Ulteriori approfondimenti

Ultimo aggiornamento

31 Maggio 2021, 16:05